Art. 6.
(Sussidarietà istituzionale).

      1. La cooperazione solidale tra Stato e regioni è attuata attraverso gli strumenti concertativi previsti dalla presente legge, al fine di definire obiettivi, priorità, rispettivi investimenti finanziari ed eventuali apporti di liberalità da parte di soggetti privati.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, il riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tiene conto del criterio della spesa storica in favore dei soggetti richiedenti, anche in rapporto alle condizioni ambientali in cui è stata svolta la loro attività e dei risultati conseguiti.

 

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      3. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Fondo perequativo», gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:

          a) allo svolgimento di un'azione perequativa a sostegno delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

          b) la realizzazione o la ristrutturazione, con criteri comprensoriali, di infrastrutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e con caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con «ARCUS Spa».

      4. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede tramite:

          a) l'utilizzo di una quota dei proventi del gioco del lotto, secondo un'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

          b) l'impiego dei fondi non ripartibili incassati dalla Società italiana degli autori ed editori;

          c) l'1 per cento dei proventi derivanti dalla cartolarizzazione dei beni dello Stato;

          d) il 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti audiovisivi;

          e) il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni;

          f) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente ad iniziative promozionali e pubblicitarie;

 

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          g) i fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.

Capo II

INTERVENTI DI RIFORMA